Statuto

Articolo 1

È costituita tra i comparenti una Associazione senza scopo di lucro denominata “CENTRO STUDI STORICI SULLA CONTRO-RIVOLUZIONE” con sigla “CE.S.CO.R”, con sede in Torino, Via Bertolotti n. 7, e con durata indeterminata. Il simbolo del CE.S.CO.R è un giglio color oro in campo verde recante a sua volta gigli minori con l’epigrafe riportante la denominazione: “Centro Studi storici sulla Contro-Rivoluzione”.

L’associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all’estero.

Articolo 2

Il Centro Studi storici sulla Contro-Rivoluzione, è apartitico e apolitico, è composto da libere persone e riunisce quanti intendono approfondire lo studio delle scuole di pensiero cattoliche dette contro-rivoluzionarie: soffermandosi sulle realtà sorte in opposizione alla Rivoluzione francese e alle sue trascrizioni e conseguenze nei vari Paesi europei, quindi alle ideologie totalitarie, laiciste e relativiste e infine alla “Rivoluzione culturale” del XX e XXI secolo, non escludendo le concrete applicazioni storiche del fenomeno e soffermandosi sui presupposti ideali e culturali maturati. Il campo di indagine e lo scopo del CE.S.CO.R comprendono:

* lo studio;
* l’approfondimento;
* la filologia e le indagini testuali;
* la raccolta di materiali e documenti storici delle scuole contro-rivoluzionarie e delle insorgenze;
* progetti culturali, editoriali e didattici;
* la ricerca storica;
* la gestione di biblioteche e di centri di documentazione.

L’Associazione potrà compiere attività connesse allo scopo istituzionale, nei confronti degli associati o di terzi al fine di finanziare la propria attività principale.

Articolo 3

Il CE.S.CO.R è un ente libero ed indipendente, aperto alle diverse realtà culturali italiane ed internazionali. Il Centro Studi può avviare, al fine di compiere le proprie attività e raggiungere le finalità ivi preposte, accordi di collaborazione con associazioni e movimenti culturali, per ricerche interdisciplinari o iniziative comuni. Intende altresì collaborare con Istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali, con enti e con Università.

Articolo 4

Sono organi del CE.S.CO.R:

a) il Presidente,

b) il Presidente Vicario,

c) l’Assemblea dei soci,

d) il Comitato Scientifico,

e) il Consiglio Direttivo,

f) il Consiglio di Ricerca,

g) il Tesoriere.

Sub a)

* Il Presidente ha funzioni esecutive e di indirizzo generale. Viene eletto dal Consiglio Direttivo con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, e rimane in carica cinque anni, rieleggibile. Presiede il Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Ricerca. Altresì svolge incarico di controllo e supervisione sull’attività del Comitato Scientifico e del Consiglio di Ricerca, e vidima le decisioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Sub b)

* Il Vicario, svolge funzione ausiliare alla Presidenza, sostituendo il Presidente nelle sue regolari attività previste in capo al punto sub a), e subentra qualora il Presidente in carica risulti assente o impossibilitato a svolgere il regolare iter amministrativo del Centro.

Sub c)

* L’Assemblea dei soci è organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce su convocazione scritta del Presidente, con preavviso non inferiore a 15 giorni, almeno una volta all’anno nei giorni tra il 15 gennaio e il 30 aprile, con un ordine del giorno che deve comprendere l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno solare precedente e del rendiconto preventivo per l’anno solare in corso; l’approvazione del programma scientifico per l’anno solare in corso e il rinnovo - se alla scadenza: del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e del Consiglio di Ricerca. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice, con il voto valido di almeno metà dei soci. Non è ammesso il voto per delega. Alle delibere viene data pubblicità secondo le norme del Codice Civile.
* L’Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata qualora ne ricorra la necessità con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria, e con le stesse regole di deliberazione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in ordine all’Assemblea ordinaria e a quella straordinaria si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Sub d)

* Il Comitato Scientifico è un organo polivalente: esso svolge funzione consultoria e di promozione del CE.S.CO.R, adottando un programma scientifico e sviluppando tematiche che si traducono in concreti progetti rientranti in capo all’art 2. Il CE.S.CO.R. intende avvalersi dei nomi più prestigiosi nel panorama culturale italiano ed internazionale per la piena funzione del Comitato Scientifico. Il Presidente e il Consiglio Direttivo ne coordinano l’attività, vidimandone le singole fattispecie progettuali e il campo d’azione.

Sub e)

* Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo e direzionale del CE.S.CO.R. I consiglieri in numero non inferiore a cinque e non superiore a nove (compreso il Presidente) vengono eletti tra i soci e nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o impossibilità sopravvenuta di permanere nella carica di un consigliere, un sostituto è nominato, a maggioranza semplice, dagli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente, che presiede alle sedute, o almeno due Consiglieri, possono proporre la nomina di nuovi membri Consiglieri. Tutte le votazioni, comprese quelle per la nomina di Consigliere avvengono in seduta plenaria, per alzata di mano e con votazione a maggioranza semplice. Il voto segreto è ricorso su proposta del Presidente o di almeno 3 Consiglieri. Un Consigliere viene indicato dal Presidente con funzioni di segretariato per la redazione del Verbale nelle sedute. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta Ordinaria almeno una volta all’anno; ed in seduta Straordinaria su richiesta di almeno 3 Consiglieri o del Presidente o del Vicario, indicandone motivazione posta all’Ordine del Giorno.

Sub f)

* Il Consiglio di Ricerca del CE.S.CO.R. svolge funzioni consultorie e di promozione per il Consiglio Direttivo. Presieduto dal Presidente, che ne raccoglie le istanze, inoltrandole al Consiglio Direttivo, è composto da persone che condividono e intendano svolgere le attività indicate nei principi generali del presente Statuto. Il Consiglio di Ricerca, su convocazione del Presidente o su istanza del Consiglio Direttivo, può essere adunato in Congresso. Il Congresso prevede la presenza congiunta di tutti gli Organi del CE.S.COR. in seduta plenaria. L’Assemblea dei Soci può deliberare che il Consiglio Direttivo svolga anche le funzioni di Comitato Scientifico e Consiglio di Ricerca.

Sub g)

* Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza semplice. Ha funzioni di economato, di revisione contabile, e cura l’ambito economico-finanziario del CE.S.CO.R.

Articolo 5

Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri, maggiorenni, che condividano lo spirito e le finalità dell’Associazione. I soci si distinguono in soci fondatori, quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, soci Benemeriti, quelli che si sono distinti per le loro qualità e personalità o per aver contribuito significativamente all’attività dell’Associazione, soci ordinari, quelli che frequentano e sostengono l’Associazione. Resta inteso che a prescindere dalla qualificazione o categoria i soci sono tutti uguali e godono degli stessi diritti e doveri. L’ammissione di nuovi soci avviene tramite domanda degli interessati, accompagnata da presentazione di due soci effettivi, l’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo in ottemperanza ai requisiti previsti dall’art. 2 e secondo le modalità dell’art.6

Gli iscritti al CESCOR possiedono la qualifica di “soci ricercatori”. Il Consiglio Direttivo può deliberare la partecipazione all’attività associativa di “collaboratori” che non acquistano la qualifica di soci, né sono tenuti al pagamento delle quote associative, ma sono ammessi a partecipare alle riunioni dell’associazione, esclusa l’Assemblea dei Soci.

La perdita della qualifica di socio si ha per i seguenti motivi:

* dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
* decadenza, cioè la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
* delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto agli obblighi ed alle norme del presente statuto, o per altri motivi che comportino immoralità;
* morosità, cioè il mancato pagamento delle quote associative deliberate per oltre un anno.

Articolo 6

La domanda di associazione dovrà essere sostenuta da almeno due soci ed indirizzata al Presidente, accompagnata da una presentazione personale o da un curriculum. Verificati i requisiti del richiedente, in riferimento all’articolo 2, la domanda è accolta ovvero respinta, in questo ultimo caso con fornita motivazione dal Consiglio Direttivo che delibera con maggioranza dei due terzi.
Articolo 7

L’adunanza ordinaria del Consiglio Direttivo, del Congresso o del Comitato Scientifico si ha previa convocazione scritta del Presidente tramite posta tradizionale o virtuale, con preavviso non inferiore a 15 giorni per il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico e 60 giorni per il Congresso.

Articolo 8

I compiti dell’Assemblea dei soci in sede ordinaria sono:

* discutere e deliberare sui rendiconti consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo;
* eleggere i membri del Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico, Consiglio di Ricerca;
* fissare, su proposta del Consiglio Direttivo le quote di partecipazione annuali ed eventuali quote supplementari;
* deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività svolta o da svolgere;
* deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione.

In sede straordinaria sono:

* deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
* deliberare sulle modifiche dello Statuto;
* deliberare sul trasferimento della sede o sull’apertura/chiusura di altre sedi;
* deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea la quota minima d’iscrizione annua per i soci e l’eventuale dispensa dalla quota per i soci che svolgano continuativamente attività di collaborazione non retribuita di particolare rilievo per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio direttivo ha il compito di predisporre il Rendiconto contabile annuale consuntivo e preventivo con l’aiuto del Tesoriere al fine di sottoporlo per l’approvazione all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo in quanto organo amministrativo si occupa della gestione corrente dell’Associazione.

In caso di necessità verifica il permanere dei requisiti degli associati e sollecita il pagamento delle quote annuali. Delibera sull’ammissione di nuovi soci o sulla decadenza di soci esistenti.

Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di altri associati o di terzi, anche sotto forma di persone giuridiche o enti di diritto pubblico o privato.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e con le modalità previste all’art.4 e), nel caso in cui il numero dei consiglieri sia pari e non si addivenga ad una decisione causa parità dei voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Presidente Vicario.

Articolo 10

Il CESCOR non potrà avere né assumere in ogni caso scopi di lucro di alcun tipo. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ogni tipo di quota o contributo associativo è in ogni caso intrasmissibile e non rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 11

Il fondo bibliografico del CESCOR è costituito:

a) dai libri, riviste e documenti concessi in prestito d’uso al CESCOR dai soci, che ne mantengono la proprietà;

b) dai libri, riviste e documenti acquistati dal CESCOR con fondi propri o donati al CESCOR.

Articolo 12

Il Presidente ed il Vicario potranno esperire i poteri di loro pertinenza previsti dall’Articolo 4, ove necessario in modo disgiunto per l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Potranno nominare procuratori speciali per lo svolgimento di determinati atti. Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni e responsabilità di natura finanziaria dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

La sede legale del CESCOR è stabilita in Torino, Via Bertolotti n. 7. Sedi secondarie potranno essere aperte con l’autorizzazione dell’Assemblea dei soci.

Articolo 13

Il CESCOR trae i mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività dalle quote associative e dai contributi volontari dei soci fondatori e dei soci ordinari, e di qualunque altra persona o ente; dagli eventuali diritti d’autore su libri o siti Internet curati dal CESCOR per case editrici o società italiane o straniere e dagli onorari per attività formative e informative o per ricerche svolte dal CESCOR per conto di enti pubblici o privati. Il CESCOR potrà accettare, nei limiti previsti dalle vigenti leggi, donazioni e contributi da enti pubblici e privati e disporne come ritiene opportuno per il raggiungimento dei fini preposti a tal fine, promuovere qualsiasi attività che consenta, nel rispetto delle norme vigenti, il reperimento di fondi, escluso sempre qualunque scopo di lucro. Il CESCOR potrà ricevere contributi dalle Regioni, dallo Stato e dagli altri Enti pubblici e privati italiani, ed internazionali.
Articolo 14

In caso di scioglimento del CESCOR per qualsiasi causa, i fondi librari e archivistici concessi in prestito d’uso dai soci fondatori alle biblioteche del CESCOR torneranno automaticamente ai loro proprietari. I fondi librari e archivistici di proprietà del CESCOR saranno devoluti ad una biblioteca che abbia sede in Piemonte oppure ad una associazione o ente o movimento o fondazione, indicata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, con vincolo di conservazione.

Il patrimonio dell’Associazione diverso da quanto sopra sarà devoluto, in caso di scioglimento o per qualunque causa che comporti il venir meno dell’Associazione, ad altra associazione con finalità analoghe indicata nell’ultima Assemblea dei soci, o in mancanza dall’assessore alla cultura pro tempore della Regione Piemonte, sentito il parere dell’organo di controllo di cui all’art.3 c.190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto valgono le norme di legge.


CESCOR - Terrazza Solferino - via Bertolotti 7 - 10121 Torino - info@cescor.org